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Burocrazia: trasparenza, bilancio degli oneri e obblighi della pubblica amministrazione italiana
Di Giuseppe Aquino e Paola Consonni
Normativa nazionale di riferimento
Sebbene non se ne parli molto, tutte le amministrazioni centrali e locali dovrebbero già essere tenute a effettuare una quantificazione dei costi burocratici.
Le amministrazioni statali sono le istituzioni maggiormente esposte alle prescrizioni di riduzione degli oneri amministrativi. Infatti, la Legge 11 novembre 2011, n.180 (Statuto delle imprese) prevede che negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale “non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale”.
In particolare, l’articolo 7 dello Statuto delle imprese impone alle amministrazioni statali l’obbligo di redigere l’elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati con ciascun provvedimento, che regolamenta il rapporto con i cittadini nell’ambito della fruizione dei servizi pubblici o della concessione di agevolazioni e benefici. L’elenco degli oneri deve inoltre essere allegato all’atto emanato e pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione.
Tale previsione si pone come obiettivo quello di fare in modo che gli adempimenti inclusi in un nuovo atto siano comprensibili e agevolmente identificabili da parte dei cittadini, dalle associazioni imprenditoriali e dalle associazioni degli utenti.
Linee guida nazionali e obblighi in materia di trasparenza
Con il “Regolamento recante i criteri e le modalità per la pubblicazione degli atti e degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati” (Dpcm 252 del 14 novembre 2012 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 febbraio 2013) sono state emanate le Linee guida che disciplinano la stesura e la pubblicazione degli elenchi degli oneri da parte delle amministrazioni. Nelle linee guida è contenuto anche uno schema standard da utilizzare per la redazione dell’elenco, al fine di garantire che gli atti predisposti dalle diverse amministrazioni rispettino i criteri di chiarezza e omogeneità.
L’elenco degli oneri introdotti o eliminati deve essere poi pubblicato sul sito internet dell’amministrazione in un’apposita area chiamata “Oneri informativi introdotti ed eliminati”, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”. Le amministrazioni sono inoltre tenute a pubblicare sul sito, nella medesima sezione, i riferimenti del responsabile del trattamento reclami unitamente alla casella di posta elettronica per segnalare la mancata o parziale attuazione delle disposizioni del regolamento.
A ciò si aggiunge la previsione dell’articolo 12, comma 1-bis del decreto legislativo 33/2013 che dispone di pubblicare sul sito istituzionale uno scadenzario con l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti.
Bilancio degli oneri introdotti ed eliminati
Infine, le amministrazioni statali devono trasmettere annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri introdotti o eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell’anno precedente.
Sulla base dei bilanci trasmessi dalle singole amministrazioni, ogni anno, il Dipartimento della funzione pubblica provvede a pubblicare, sentite le organizzazioni di categoria, una relazione complessiva contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati, e i risultati conseguiti da ciascuna amministrazione. Se un’amministrazione non rispetta il principio “one-in, one-out” e gli oneri amministrativi introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo provvede ad assicurare il pareggio di bilancio, adottando, entro 90 giorni, uno o più regolamenti per ridurre gli oneri amministrativi.
Obblighi delle pubbliche amministrazioni territoriali
Anche per le pubbliche amministrazioni territoriali sono previsti obblighi normativi specifici in materia di quantificazione della burocrazia. La legge 12/07/2011, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia) prevede, infatti, che le amministrazioni territoriali e, quindi, anche le Regioni e i Comuni, devono quantificare gli oneri amministrativi al fine di ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese.
Se lo scopo delle disposizioni vigenti è quello di evitare un carico burocratico eccessivo in capo ai destinatari delle norme, è chiaro che soltanto attraverso l’applicazione concreta di una misurazione condivisa degli oneri esistenti è possibile semplificare ciò che risulta essere ridondante o sproporzionato rispetto alla tutela degli interessi pubblici.
Il precedente articolo Burocrazia, misurazione dei costi
Il primo articolo sul tema Burocrazia quanto mi costi?