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Il Decreto legge che concretizza il principio del “Once only”

Il principio del Once only è tanto semplice quanto rivoluzionario: la Pubblica amministrazione e i gestori di servizi pubblici non possono richiedere atti o certificati riguardanti stati, qualità personali e fatti i cui contenuti siano già in loro possesso, ma devono acquisirli d’ufficio, oppure accettare una dichiarazione sostitutiva prodotta dal cittadino.

Dopo decenni di richiami normativi e obiettivi di semplificazione, il principio trova finalmente una attuazione concreta nel recente Decreto legge 19/02/2026, n. 19. Siamo agli albori di una nuova era?

Il “Principio dell’unicità dell’invio”

Con la pubblicazione del Decreto legge 19/02/2026, n. 19 il principio del Once only muta: non più una direttiva per la semplificazione del Paese, ma l’obbligo per le Pubbliche amministrazioni di scambiarsi dati e informazioni senza scaricare sul cittadino il peso della burocrazia.

L’articolo 11 del decreto modifica il Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, introducendo nell’articolo 50 il nuovo comma 2-quater, nel quale il principio del “Once only” viene tradotto in “principio dell’unicità dell’invio”. In base a questo principio, le Pubbliche amministrazioni “non richiedono ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti da un’amministrazione e assicurano la circolarità delle informazioni mediante la PDND fin dalla progettazione dei servizi“.

L’elemento più rilevante è il seguente: non si parla più di interoperabilità come obiettivo ma di interoperabilità by-design, cioè incorporata all’origine nei procedimenti, nei portali, nei moduli online e nei processi di back-office. In altre parole, la semplificazione non viene rinviata a valle ma deve essere prevista e progettata a monte, quando il servizio viene disegnato.

Primo segnale concreto di questa nuova era è contenuto nell’articolo 6, che interviene sulle prestazioni sociali agevolate: Scuole, Università, Comuni e le altre amministrazioni competenti devono acquisire d’ufficio i dati ISEE dall’INPS per tramite della PDND.

Che sia la volta buona?

Il Decreto legge 19/02/2026, n. 19 è entrato in vigore lo scorso 20 febbraio e la sfida, ancora una volta, risiede nella sua attuazione. Affinché il principio diventi realtà servono integrazioni concrete tra banche dati e servizi digitali, responsabilità dirigenziale e una definitiva valorizzazione della PDND.

Da questo punto di vista i numeri sono decisamente buoni (https://www.interop.pagopa.it/numeri) :

  • 9.225 enti aderenti (di cui 9.025 pubblici, dei quali 7.587 sono Comuni)
  • 5.950 enti fruitori ed erogatori di servizi (a questi si sommano 2.078 sono solo fruitori e 395 solo erogatori)
  • 13.986 servizi pubblicati
  • 1.157.479.327 sessioni di scambio totali

Pur nella consapevolezza che i tempi di attuazione delle nuove direttive potrebbero richiedere un necessario periodo di assestamento, il decreto segna comunque un passaggio importante e chiarisce un principio ormai centrale: la semplificazione non può più limitarsi a essere enunciata, ma deve essere progettata e costruita fin dall’origine.

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