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Deleghe digitali: come accedere ai servizi pubblici per conto di un’altra persona

A partire da ottobre 2026 sarà attivo il Sistema di gestione deleghe (SGD), la nuova piattaforma che consentirà ai cittadini che non possono o incontrano difficoltà nell’utilizzo dei servizi digitali della pubblica amministrazione di delegare una persona di fiducia ad accedervi e operare per proprio conto, secondo modalità sicure e controllate.

Cos’è il sistema gestione deleghe

Il Sistema gestione deleghe (SGD) è la piattaforma digitale attraverso la quale un cittadino iscritto all’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) può delegare un soggetto terzo ad accedere a uno o più servizi in rete per proprio conto.

Il Sistema è stato istituito dall’articolo 64-ter del Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” (CAD)  e attuato dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 23/02/2026 “Disciplina delle modalità di funzionamento della Piattaforma di gestione deleghe”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale del 23/04/2026, n. 94.

Cos’è una delega

Una delega è il potere di un soggetto (delegato) di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione per conto di un altro cittadino (delegante), di una persona incapace di intendere e di volere, oppure di un minore.

Chi governa il sistema

La titolarità del Sistema di gestione deleghe è in capo al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre la realizzazione tecnica, la gestione e la manutenzione operativa della piattaforma sono affidate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa.

Il SGD è destinato esclusivamente ai servizi digitali rivolti ai cittadini e sono escluse le deleghe professionali, aziendali o i mandati conferiti a intermediari abilitati e istituti di patronato.

Uno strumento di contrasto al divario digitale

Il Sistema di gestione deleghe è fondamentale per superare i casi di divario digitale in cui un cittadino, per competenze o condizioni particolari è impossibilitato ad accedere ai servizi online della pubblica amministrazione.

Pensiamo, solo per fare alcuni esempi, a un cittadino che ha poca dimestichezza con la tecnologia e decide di delegare una persona di fiducia affinché acceda ai servizi online della pubblica amministrazione al suo posto, a un genitore o un tutore legale che può attivare una delega per accedere direttamente ai servizi digitali (come il fascicolo sanitario elettronico) per conto del figlio minorenne, a un amministratore di sostegno che può registrare una delega per operare sui portali della pubblica amministrazione in nome e per conto di una persona beneficiaria della misura di sostegno, a un cittadino anziano o con disabilità che attiva una delega a favore di un parente evitando di recarsi in Comune.

Come si presenta una delega

Esistono tre modalità per attivare una delega, utilizzando, qualora si operi online, la propria identità digitale (SPID o CIE con livello di sicurezza almeno significativo).

La prima, denominata attivazione autonoma online, avviene tramite accesso al portale dedicato o all’AppIO sulla base di tre procedure alternative:

  • il cittadino che intende delegare accede al portale e inserisce la richiesta indicando il soggetto delegato, che avrà 30 giorni per accedere al portale e accettare la delega
  • il soggetto delegato accede al portale e carica un documento informatico di delega già sottoscritto dal delegante con firma digitale, firma elettronica qualificata o avanzata
  • il genitore esercente la responsabilità genitoriale, il tutore del minore, il tutore dell’interdetto, il curatore dell’inabilitato o l’amministratore di sostegno accede al portale e presenta la delega relativa al soggetto rappresentato, che il sistema attiva interoperando con le banche dati nazionali.

La seconda, denominata attivazione con assistenza remota, è riservata esclusivamente ai cittadini più fragili, a coloro che sono iscritti all’ANPR e hanno un’età pari o superiore a 65 anni, oppure a chi è in possesso di certificazione di disabilità grave (Legge 05/02/1992, n. 104), seguendo la seguente procedura: il delegato prenota un web meeting sul portale per l’attivazione con assistenza remota, quindi insieme al delegante partecipa alla videochiamata con l’operatore che verifica l’identità e, se i controlli hanno esito positivo, attiva la delega nel sistema.

La terza, denominata attivazione tramite lo sportello del Comune di residenza, utile per chi non può o non intende utilizzare autonomamente il portale, consente di presentare la delega presso il Comune di residenza del delegante, sulla base di tre procedure alternative:

  • standard, il delegante si reca in Comune, esibisce un documento d’identità e firma un modulo cartaceo davanti al dipendente addetto, che entro tre giorni inserisce la delega nel SGD (successivamente, il delegato dovrà accedere al portale per attivare definitivamente la delega)
  • per persone impossibilitate a muoversi, il delegato si presenta allo sportello, consegnando il modulo firmato dal delegante, le copie dei documenti di identità e una specifica attestazione medica che certifichi l’impedimento fisico, oppure la certificazione di disabilità grave
  • per procura, il procuratore si presenta allo sportello per registrare la delega, esibendo la copia della procura e autocertificandone la validità.

Il principio di funzionamento

Il SGD funziona in modo coerente con il principio del “once-only” poiché è interoperabile con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e i registri del Ministero della Giustizia.

Quante deleghe si possono gestire

Per tutelare i cittadini da usi illeciti, il sistema prevede che un cittadino possa delegare al massimo due soggetti contemporaneamente e, a sua volta, un delegato può accettare e gestire fino a un massimo di cinque deleghe (questo limite non si applica agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori, ai curatori, agli amministratori di sostegno e ai procuratori generali o speciali).

Quanto dura una delega

La durata di una delega è stabilita dal delegante al momento del conferimento e non può superare i due anni, anche se può essere  rinnovata prima del termine. In caso di tutele, curatele o procure, la delega cessa automaticamente al venir meno della qualifica legale o in caso di revoca o estinzione della procura. Per le deleghe a favore dei minori, la cessazione scatta in automatico al raggiungimento della maggiore età del ragazzo.

Come si revoca o si rinuncia a una delega

Il cittadino che ha conferito la delega (delegante) può revocarla in qualsiasi momento sia online che recandosi in Comune. Allo stesso modo, il delegato ha facoltà di rinunciare in qualsiasi momento alle deleghe che aveva precedentemente accettato.

Le tempistiche

Il Sistema di gestione deleghe sarà operativo a partire dal 15 ottobre 2026, secondo un piano di rilascio graduale: da subito le deleghe presentate autonomamente online dal delegante e quelle registrate dai genitori o dai tutori di minorenni, poi quelle presentate sul portale dal delegato e le deleghe attivate tramite l’assistenza remota per anziani e persone con disabilità, infine quelle presentate dai tutori di interdetti, curatori di inabilitati e amministratori di sostegno, quelle gestite fisicamente presso lo sportello del Comune di residenza e quelle relative alla facoltà per i rappresentanti legali di delegare a loro volta un soggetto terzo.

L’adeguamento delle piattaforme

Entro tre mesi dall’attestazione del corretto funzionamento del SGD, i gestori dell’identità digitale dovranno integrare i propri sistemi con la nuova infrastruttura. Le pubbliche amministrazioni dovranno inoltre adeguare i sistemi di accesso ai propri servizi online.

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