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Il Codice europeo di buone pratiche per la trasparenza dei contenuti generati dall’AI
Dal 2 agosto 2026 sono entrati in vigore i nuovi criteri di marcatura ed etichettatura dei contenuti generati o modificati con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale previsti dal Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall’AI ( Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content).
Pubblicato dalla Commissione europea il 10 giugno 2026, il nuovo Codice fornisce agli operatori uno strumento che traduce gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 (conosciuto come AI Act) in misure tecniche e organizzative di immediata applicazione e condivise tra gli Stati membri.
Al momento gli operatori possono aderire volontariamente alle indicazioni del Codice, ma la sua importanza sta nel fatto di avere un riferimento unico europeo che aiuta tutti i cittadini a riconoscere con maggiore facilità i contenuti creati o modificati con l’intelligenza artificiale.
La struttura del Codice
Il Codice ha due sezioni, dedicate rispettivamente ai fornitori (provider) di sistemi di intelligenza artificiale e agli utilizzatori (deployer) di questi sistemi per la generazione di contenuti.
Sezione 1 – fornitori
È rivolta ai fornitori e definisce le modalità con cui i sistemi di AI devono contrassegnare i contenuti generati o modificati, siano essi testi, immagini, audio o video, in modo facilmente leggibile e comprensibile.
La marcatura deve avere due livelli. Un primo livello prevede la registrazione delle informazioni sull’AI nei metadati del contenuto, mentre il secondo prevede l’applicazione di una filigrana (watermarking) difficile da separare dal contenuto.
La marcatura dovrà garantire alti livelli di sicurezza, la durabilità nel tempo e la capacità di operare con sistemi differenti (interoperabilità).
Sezione 2 – utilizzatori
È dedicata agli utilizzatori, che devono impegnarsi a contrassegnare i contenuti prodotti o modificati con l’AI in modo da renderli facilmente riconoscibili, con un’etichettatura chiara e immediatamente riconoscibile.
Tra i tanti contenuti generati dall’AI, il Codice si sofferma molto sui deep fake, perché questi contenuti possono riprodurre fedelmente persone o luoghi reali, in diversi formati. Possono dunque facilmente ingannare il pubblico.
L’elevato livello di realismo dei deep fake rende difficile riconoscerli tra i tanti contenuti presenti online. Questa difficoltà ha importanti implicazioni per quanto riguarda i contenuti di pubblico interesse.
Obiettivi e finalità
Come già evidenziato in apertura, il Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall’AI è pensato per fornire uno strumento pratico e condiviso a livello europeo per facilitare l’applicazione degli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 del Regolamento europeo sull’intelligenza Artificiale.
L’obiettivo è ridurre la disinformazione e aumentare la sicurezza e la fiducia dei cittadini verso lo spazio digitale, sempre più popolato da contenuti generati con l’intelligenza artificiale.
L’adesione volontaria: quali vantaggi per i firmatari?
In questa fase, l’adesione al Codice da parte degli operatori (fornitori e utilizzatori) è volontaria, con la compilazione di un apposito modulo. Il vantaggio è di aderire a dei criteri condivisi in tutto il mercato unico e che sono già conformi agli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 del Regolamento (UE) 2024/1689.
I firmatari dovranno impegnarsi a monitorare l’effettiva applicazione del Codice nei propri processi interni, con il vantaggio di una riduzione degli oneri amministrativi derivanti dalla semplicità di avere dei criteri condivisi in tutto il mercato unico.
Come è nato il Codice
Dopo l’approvazione del “Regolamento sull’AI” (Regolamento (UE) 2024/1689), la Commissione europea ha avviato un processo di consultazione per discutere le soluzioni tecniche e le linee guida che permettessero di renderlo facilmente applicabile.
Le buone pratiche sono il risultato di una consultazione multilaterale che ha coinvolto esperti indipendenti , fornitori e operatori di sistemi di intelligenza artificiale, associazioni di settore, imprese, mondo accademico e organizzazioni della società civile.
Le icone previste dal Codice
Il Codice introduce tre icone che servono per etichettare i contenuti generati o modificati dall’AI. Ogni icona corrisponde a una specifica tipologia di contenuto:
- AI Generated (per contenuti interamente generati dall’intelligenza artificiale)
- AI Modified (per contenuti modificati con l’uso dell’AI)
- Icona base AI (per segnalare in generale la presenza di contenuti creati con l’AI)
Le icone sono riportate nell’allegato 1 del Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti, ne costituiscono parte integrante e sono messe a disposizione del pubblico affinché tutti possano utilizzarle liberamente.
Le icone devono essere ben visibili e riconoscibili. Per facilitare la visibilità, sono state realizzate in diverse varianti cromatiche per adattarsi a sfondi e formati diversi. Inoltre, per rispettare i requisiti di accessibilità, devono consentire la lettura del testo alternativo.
Attualmente sono solo icone statiche, ma la prospettiva futura è di introdurre un secondo livello interattivo, per arricchirle con dati e informazioni sulle modifiche apportate ai contenuti. Inoltre, è in valutazione lo sviluppo di un’icona dedicata ai contenuti audio.
AI Generated
Icona usata per etichettare i contenuti interamente generati dall’intelligenza artificiale, senza elementi creati dall’uomo o sottoposti a controllo editoriale, ad esempio: video deepfake completamente generati dall’IA con personaggi pubblici o eventi fittizi, musica o arte completamente composta dall’IA, sintesi delle notizie generate dall’AI.

AI Modified
Icona usata per etichettare i contenuti modificati con l’uso dell’AI, da applicare quando i contenuti di interesse pubblico sono stati creati dall’uomo e successivamente modificati. Ad esempio, un volto in una fotografia autentica viene scambiato con il volto di un’altra persona, oppure un annuncio immobiliare viene presentato con fotografie autentiche dell’appartamento, ma arredato con mobili generati dall’AI.

Etichetta base
Questa icona fornisce un’indicazione generale e facilmente riconoscibile della presenza di contenuti generati dall’AI, ad esempio in un deep fake.
Se un creatore di contenuti vuole segnalare che nel suo video ci sono elementi realizzati o modificati con l’AI, potrà farlo anche con un messaggio personalizzato, ma dovrà comunque inserire questa icona per favorire l’immediata riconoscibilità.

Eccezioni all’applicazione del codice
Nei seguenti casi particolari è possibile ritenersi esenti dall’obbligo di segnalare che i contenuti sono stati generati o modificati dall’AI.
- Utilizzo da parte delle autorità: per ragioni di sicurezza, le forze dell’ordine non sono tenute a segnalare l’utilizzo dell’AI quando il contenuto viene usato per individuare, prevenire, investigare o perseguire un reato.
- Opere artistiche e creative: se il contenuto fa parte di un’opera artistica, creativa, satirica o di finzione, è sufficiente rendere nota l’esistenza del contenuto generato o manipolato, in modo appropriato e senza compromettere la fruizione dell’opera. Ad esempio, se in un video o un’immagine ci sono diversi elementi grafici che sono stati realizzati con l’uso dell’AI, non è necessario etichettarli tutti, ma basta informare che l’opera in generale è stata prodotta anche con l’uso dell’AI.
- Controllo editoriale: i contenuti sottoposti a una revisione umana (o controllo editoriale) dato che c’è una persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità editoriale della pubblicazione.
Conclusioni
Anche se al momento è uno strumento di adesione volontaria, il Codice di buone pratiche rappresenta un passo importante verso una maggiore trasparenza nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Le icone standardizzate, la marcatura a doppio livello e l’obbligo di etichettatura per i contenuti di interesse pubblico sono pensati per rendere riconoscibile ciò che è generato o modificato artificialmente, tutelando il diritto dei cittadini europei ad essere correttamente informati.
L’introduzione di criteri condivisi nel mercato unico punta a rendere più semplice per gli operatori il rispetto e l’applicazione di quanto previsto dalla normativa europea, fornendo un modello che, in futuro, potrà essere preso come riferimento anche dagli altri Stati.
